Testamento biologico: la posizione dell'ordine

Nell’attuale dibattito sul “testamento biologico”, “direttive di fine vita” o “volontà anticipate”, ed in attesa di vedere se e come il Parlamento regolamenterà la materia, l’Ordine dei Medici di Firenze ritiene necessario ricordare alcuni punti fermi che interessano primariamente i medici che sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nei confronti dell’assistito al quale devono assicurare il loro impegno per la tutela del diritto alla salute, ma del quale devono rispettare le volontà, non potendo intraprendere trattamenti sanitari di fronte alle contrarie decisioni del paziente.

In primo luogo il medico deve fornire all’assistito la più ampia e completa informazione in ordine alle problematiche cliniche e sanitarie che lo riguardano o lo potranno riguardare, rispondendo esaurientemente alle specifiche domande che il paziente pone. Infatti l’art. 33 del Codice di Deontologia Medica prescrive che “Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate” e nel comunicare con il malato dovrà tener conto “delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”. In secondo luogo, è opportuno ricordare che è comunque dovere del medico rispettare le scelte precedentemente manifestate dal cittadino in modo consapevole, certo e documentato. Infatti l’art. 16 del Codice Deontologico prevede che il medico “deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita” e lo stesso articolo prescrive che deve tener conto anche “delle volontà del paziente laddove espresse”. Pertanto, in presenza di un documentato rifiuto agli atti terapeutici, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, “non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona” (art. 35 del Codice Deontologico). Infine, ai pazienti che chiedono informazioni al medico circa le modalità e le forme per manifestare e documentare la loro volontà in ordine ai trattamenti terapeutici cui potrebbero essere sottoposti in caso di perdita di coscienza permanente e irreversibile, si ricorda che varie associazioni propongono una apposita modulistica, disponibile sulla rete internet, e che, quindi, il cittadino, se lo vuole, può farne uso per redigere le proprie volontà.

CimiteroSkrydstrupNew York (Manhattan) - Trinity Church CemeteryNew York (Manhattan) - Trinity Church CemeteryKarachi - Tombe di ChaukhandiCalendarioArs MoriendiCimitero di Alpignano